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Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi 10° e 11° della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla dispensa dal servizio. Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo C.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
