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Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi 10° e 11° della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla dispensa dal servizio. Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo C.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art152 · fonte del testo