Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari. Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art162 · fonte del testo