Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di questo ultimo.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art166 · fonte del testo