Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le indennita', ed ogni altro emolumento ed essi corrisposto. Sono considerate come non percette le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari in eccedenza alle aliquote percentuali indicate nel comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art165 · fonte del testo