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Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte prima del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, nonche' quelle contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nel regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, nel regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, e nella legge 3 giugno 1949, n. 331. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione contraria o non compatibile con la presente legge.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
