Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro per la grazia e giustizia ha pero' facolta' di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
