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Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro per la grazia e giustizia ha pero' facolta' di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art19 · fonte del testo