Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti dei tribunali e delle preture. Il decreto deve indicare:
tolto: a) il numero dei posti messi a concorso;
tolto: b) i documenti prescritti;
tolto: e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande con i documenti;
tolto: d) la data e la sede o le sedi in cui avra' luogo la prova scritta;
tolto: e) il programma, degli esami;
tolto: f) ogni altra notizia e precisazione ritenuta opportuna. L'indicazione di cui alla lettera d) puo' essere contenuta in un successivo decreto. E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di ufficiale giudiziario anche limitatamente a distretti separati di Corte di appello od a gruppi di distretti, nonche' di disporre nel relativo bando che una parte dei vincitori debba essere assegnata esclusivamente agli uffici giudiziari di uno o piu' distretti con obbligo di rimanervi almeno per un biennio. Il decreto deve inoltre indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a preferenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art3 · fonte del testo