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Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono - tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilita' morale - le indennita' previste allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado 11°.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
