Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto. In materia penale l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria, ad eccezione della notificazione del decreto di citazione all'imputato. Il sostituto, ufficiale giudiziario o aiutante, percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art32 · fonte del testo