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Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario, puo' esservi applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore, e se cio' non sia possibile per le esigenze del servizio, puo' esservi applicato un aiutante ufficiale giudiziario, anche di ufficio viciniore, o, qualora anche cio' non sia possibile, un usciere di conciliazione del luogo. Il provvedimento e' emanato con decreto del primo presidente della Corte di appello e per la Corte Suprema di cassazione, del primo presidente della stessa. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art31 · fonte del testo