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Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello il servizio e' disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o dagli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del tribunale medesimo. Ai designati competono gli stessi diritti ed indennita' che spetterebbero agli ufficiali giudiziari della Corte di appello.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art34 · fonte del testo