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Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, puo' essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale, giudiziario e dall'usciere di conciliazione della sede distaccata. L'assistenza alle udienze puo' essere dal pretore demandata anche all'usciere di conciliazione.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
