Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In materia penale, ed in caso di necessita', il primo presidente della. Corte di appello ha facolta' di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in qualsiasi luogo del distretto della Corte, munendoli di una commissione nominativa contenente l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui deve essere eseguito. La commissione deve sempre essere menzionata nell'atto al quale l'ufficiale giudiziario procede. Gli ufficiali giudiziari che si trasferiscano fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' cui sono addetti senza avere avuto la commissione nominativa prescritta incorrono nella perdita dei diritti e delle indennita' che loro sarebbero spettati, e sono inoltre puniti con l'ammenda disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art36 · fonte del testo