Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente ((lo ufficio unico)) della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario piu' anziano addetto ((allo stesso ufficio)), ((...)). Il segretario della Commissione e' nominato dal primo presidente fra i funzionari di cancelleria e segreteria. Analogamente e' costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti ((allo stesso ufficio)) stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello piu' anziano della cassazione, e' chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 14 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente aggiunto: lo ufficio unico della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario piu' anziano addetto tolto: alla Corte, ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo aggiunto: allo stesso ufficio,.... Il segretario della Commissione e' nominato dal primo presidente fra i funzionari di … costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti tolto: alla Corte aggiunto: allo stesso ufficio stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello piu' anziano della cassazione, e' chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art40 · fonte del testo