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Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente ((lo ufficio unico)) della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario piu' anziano addetto ((allo stesso ufficio)), ((...)). Il segretario della Commissione e' nominato dal primo presidente fra i funzionari di cancelleria e segreteria. Analogamente e' costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti ((allo stesso ufficio)) stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello piu' anziano della cassazione, e' chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
