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Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza, sugli ufficiali giudiziari della corte. I primi presidenti delle Corti di appello hanno la sorveglianza, sopra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto. I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del circondario. I pretori hanno la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita, la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari in sottordine.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
