Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali, giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo art. 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, salva l'eventuale azione penale:
tolto: 1) la censura;
tolto: 2) l'ammenda disciplinare,;
tolto: 3) La sospensione;
tolto: 4) la destituzione. Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario esercitava il suo ufficio quando commise il fatto addebitatogli. I provvedimenti, con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricole e comunicati, in copia, per via gerarchica, al Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art49 · fonte del testo