Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli ufficiali, giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo art. 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, salva l'eventuale azione penale:

tolto: 1) la censura;

tolto: 2) l'ammenda disciplinare,;

tolto: 3) La sospensione;

tolto: 4) la destituzione. Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario esercitava il suo ufficio quando commise il fatto addebitatogli. I provvedimenti, con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricole e comunicati, in copia, per via gerarchica, al Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art49 · fonte del testo