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Gli ufficiali, giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo art. 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, salva l'eventuale azione penale:

  • 1)la censura;
  • 2)l'ammenda disciplinare,;
  • 3)La sospensione;
  • 4)la destituzione. Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario esercitava il suo ufficio quando commise il fatto addebitatogli. I provvedimenti, con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricole e comunicati, in copia, per via gerarchica, al Ministero.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art49 · fonte del testo