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L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa, e nel richiamo dell'ufficiale giudiziario all'osservanza, dei suoi doveri. Esso viene applicato dai magistrati investiti del potere di sorveglianza ed e' eseguito oralmente dal capo dell'ufficio, che ne redige processo verbale. L'ufficiale giudiziario cui fu applicato l'ammonimento puo' chiedere, nel termine di cinque giorni, che sia, aperto il procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
