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Quando in relazione al procedimento penale sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario l'azione disciplinare a termini dell'art. 66, puo' essere disposto che la sospensione preventiva di cui agli articoli 55 e 56 continui fino all'esito del procedimento disciplinare. Qualora per effetto di tale procedimento l'ufficiale giudiziario sia punito con la sospensione, deve essergli computato il periodo della sospensione preventiva sofferta. Se gli sia inflitta una punizione minore, ovvero la sospensione per durata inferiore a quella preventiva sofferta, debbono essere corrisposti in tutto o in parte, secondo i casi, e tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al precedente art. 56, il resto dell'indennita' e la rimanenza accantonata. Nel caso previsto dall'art. 55, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale giudiziario, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 56. Se invece sia inflitta all'ufficiale giudiziario una punizione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. La quota accantonata, quando non sia piu' dovuta, e' ripartita fra gli ufficiali giudiziari che l'hanno accantonata.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
