Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'ufficiale giudiziario condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva, quando non si debba applicare nei suoi riguardi la destituzione, e' sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con decreto del primo presidente della Corte da cui dipende, finche' non abbia scontata la pena o questa sia estinta; e fino a tale termine continua nella sospensione qualora trovasi gia' sospeso a sensi dell'articolo precedente a causa del subito procedimento penale. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre che in attesa dell'espiazione della pena la sospensione non abbia luogo o che sia revocata quella gia' ordinata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art58 · fonte del testo