Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi, sono trasmessi al Ministero per i provvedimenti che ritiene del caso.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
