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Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi, sono trasmessi al Ministero per i provvedimenti che ritiene del caso.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art61 · fonte del testo