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All'ufficiale giudiziario 6 comminata la destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

  • a)per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalita' internazionale e contro la personalita' interna dello Stato, contro la moralita' ed il buon costume, escluso il delitto colposo di cui al capoverso dell'art. 527 del Codice penale, ovvero per i delitti contro la fede pubblica e per il delitto d'incesto, per quelli preveduti dagli articoli da 314 a 322, 624, 628, 629, 630, 640, 642, 643, 645, 646;
  • b)per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art62 · fonte del testo