Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte da cui egli dipendeva, il Ministro riconosca insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione. Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudiziario riprende il proprio posto in graduatoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art63 · fonte del testo