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L'ufficiale giudiziario destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte da cui egli dipendeva, il Ministro riconosca insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione. Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudiziario riprende il proprio posto in graduatoria.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art63 · fonte del testo