Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle punizioni medesime si osservano le norme stabilite dalla presente legge e sono considerate come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, comunque denominate e quali ne siano la misura e la destinazione dell'importo, che restano invariate.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art65 · fonte del testo