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Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle punizioni medesime si osservano le norme stabilite dalla presente legge e sono considerate come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, comunque denominate e quali ne siano la misura e la destinazione dell'importo, che restano invariate.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
