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L'azione disciplinare inizia con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina, entro un termine non minore di giorni cinque. La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione. La notificazione della citazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, puo' essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale l'incolpato dipende.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
