Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nessun provvedimento disciplinare puo' essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 67, non sia comparso ne' abbia giustificato un legittimo impedimento. La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 104, terzo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art68 · fonte del testo