Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non puo' protrarsi al di la' di un anno. L'aspettativa per motivi di famiglia non puo' eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa. Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non puo' protrarsi oltre i sei mesi. La durata complessiva di piu' periodi di aspettativa per infermita', o per motivi di famiglia non puo' superare due anni in un quinquennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art73 · fonte del testo