Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia. L'ufficiale giudiziario e' obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finche' non gli e' partecipata la accettazione delle dimissioni, la quale puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e puo' altresi' essere rifiutata qualora trovasi in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, puo' essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, salva sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito. L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni furono accettate e quello dichiarato dimissionario di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel comma precedente, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art78 · fonte del testo