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Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per infermita', la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art76 · fonte del testo