Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per infermita', la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
