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Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio, in quanto siano applicabili. Essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
