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E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero, fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte allo ufficiale giudiziario dirigente od a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. Nella sede capoluogo di distretto o di circondario, la richiesta degli atti di esecuzione e' dei protesti cambiari e' ricevuta da un unico ufficio costituito rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale. L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione delle richieste ricevute tra gli ufficiali giudiziari dell'ufficio, esclusa la Suprema Corte di cassazione. L'aiutante ufficiale, giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art87 · fonte del testo