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Gli ufficiali giudiziari debbono dare ricevuta, alle parti degli incarichi loro commessi e dei documenti loro affidati. Il cancelliere che riceve il deposito di un verbale redatto dell'ufficiale giudiziario deve rilasciarne ricevuta.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art91 · fonte del testo