Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero. Debbono eseguire tutti gli atti loro commessi senza indugio e comunque non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento debbono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dello ufficio al quale sono addetti, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza, della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari incorrono nella sospensione, e per la inosservanza della disposizione preveduta nel secondo comma, incorrono nella pena disciplinare dell'ammenda, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni e dell'azione penale, se del caso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art90 · fonte del testo