Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero. Debbono eseguire tutti gli atti loro commessi senza indugio e comunque non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento debbono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dello ufficio al quale sono addetti, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza, della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari incorrono nella sospensione, e per la inosservanza della disposizione preveduta nel secondo comma, incorrono nella pena disciplinare dell'ammenda, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni e dell'azione penale, se del caso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art90 · fonte del testo