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Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve essere da lui sottoscritto e deve contenere la indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui e' eseguito, nonche' la indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale l'atto e' compiuto.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
