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Gli ufficiali giudiziari, sulla copia, degli atti pubblici rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, possono fare le altre copie che debbono consegnare alle parti per la notificazione. Essi sono pure autorizzati a rilasciare le copie degli atti da loro redatti, nonche' degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per gli estratti di requisitoria e di sentenze e per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario subito dopo che dall'autorita' richiedente gli sono stati consegnati gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art93 · fonte del testo