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Il cancelliere della pretura deve far procedere alla notificazione della copia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria emesso dal pretore, insieme con la notificazione del precetto di pagamento, ai termini degli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale, non piu' tardi del quindicesimo giorno dopo la emissione del decreto. Per le modalita' della notificazione in unico stampato, per il termine entro cui gli ufficiali giudiziari richiesti sono tenuti ad eseguire detta notificazione ed all'occorrenza i pignoramenti, nonche' per la penalita' in caso di trasgressione, si applicano le disposizioni di cui allo articolo precedente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art96 · fonte del testo