Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando gli atti di pignoramento per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudiziari devono richiedere, ed allegare ai verbali, un certificato da rilasciarsi dall'autorita' comunale, attestante la insolvibilita' del debitore contro cui hanno proceduto, salvo il disposto degli articoli 614 del Codice di procedura penale e 40 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del detto codice. Gli ufficiali giudiziari possono richiedere all'autorita' comunale il certificato di insolvibilita' a mezzo del servizio postale. I verbali ed il certificato sopra, indicati devono essere depositati in cancelleria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art97 · fonte del testo