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Quando gli atti di pignoramento per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudiziari devono richiedere, ed allegare ai verbali, un certificato da rilasciarsi dall'autorita' comunale, attestante la insolvibilita' del debitore contro cui hanno proceduto, salvo il disposto degli articoli 614 del Codice di procedura penale e 40 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del detto codice. Gli ufficiali giudiziari possono richiedere all'autorita' comunale il certificato di insolvibilita' a mezzo del servizio postale. I verbali ed il certificato sopra, indicati devono essere depositati in cancelleria.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art97 · fonte del testo