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I diritti e le indennita' degli ufficiali giudiziari nonche' le spese postali da essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'erario. In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e le indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art98 · fonte del testo