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Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e nelle relative note di spese da recuperarsi che debbono essere trasmesse ai procuratori del registro, nella colonna delle osservazioni indicano distintamente dagli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari quelli di notificazione con mezzo della posta e le indennita' di trasferta. Analoga distinzione i cancellieri fanno sui campioni penali e sulle note ed avvisi relativi a tali campioni da trasmettersi ai procuratori del registro.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art99 · fonte del testo