Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Enti che si propongono come attivita' fondamentale di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, assumono la denominazione di "Monti di credito su pegno".

[2]Essi sono distinti in due categorie.

[3]Appartengono alla prima categoria i Monti di credito su pegno che abbiano un rilevante ammontare di depositi fruttiferi.

[4]Il riconoscimento dell'appartenenza alla prima categoria ha luogo con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nelle stesse forme disposto che l'Ente cessi di appartenere alla prima categoria quando sia venuto meno il requisito di cui al comma precedente.

[5]I Monti di credito su pegno di prima categoria sono regolati dalle disposizioni del testo unico approvato con. R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

[6]Quelli di seconda categoria, che vengono appresso indicati con la denominazione di «Monti», sono regolati dalle disposizioni della presente legge e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art1 · fonte del testo