[1]L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

[2]Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 33 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I periti, prima di assumere l'ufficio, debbono prestare cauzione nella misura fissata dall'amministrazione del Monte, osservate le norme di cui all'art. 35aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

tolto: L'obbligo della cauzione e' esteso anche ai cassieri ed ai magazzinieriaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art12 · fonte del testo