[1]L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.
[2]Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
