[1]La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno.
[2]Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.
Testo vigente dal 17 giugno 1938
