[1]La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno.

[2]Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art13 · fonte del testo