[1]Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.
[2]Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.
Testo vigente dal 17 giugno 1938
