[1]Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.

[2]Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art15 · fonte del testo