Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si appellano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

tolto: Negli statuti devono essere stabilite norme per facilitare la emissione dei duplicati di polizze distrutte, sottratte o smarrite, quando l'importo di esse non superi la somma che sara' determinata negli Stessi statuti.

tolto: E' consentito poi di stabilire negli statuti che si possa procedere alla rinnovazione od alla estinzione del prestito, senza la preventiva emissione del duplicato di polizze distrutte, sottratte o smarrite.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art16 · fonte del testo