Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, e' devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art14 · fonte del testo