Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle L. 200.000.

[2]Il fondo di dotazione puo' essere rimborsato, osservati i patti dell'atto costitutivo, soltanto quando si sia formata una riserva pari al suo ammontare.

[3]Sul fondo di dotazione, sui successivi aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte non puo' essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art2 · fonte del testo