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[1]Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle L. 200.000.
[2]Il fondo di dotazione puo' essere rimborsato, osservati i patti dell'atto costitutivo, soltanto quando si sia formata una riserva pari al suo ammontare.
[3]Sul fondo di dotazione, sui successivi aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte non puo' essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
