Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acquisto sia necessario per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.
tolto: I beni pervenuti in seguito ad espropriazione forzata, ovvero per donazione od eredita', devono essere alienati entro dieci anni dall'acquisto, salvo che si tratti di beni donati o lasciati per testamento a scopo di beneficenza.
tolto: Il detto termine puo' essere prorogato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art26 · fonte del testo