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Ferme rimanendo a favore dei Monti di credito su pegno le agevolazioni tributarie gia' stabilite dalle vigenti leggi del bollo e del registro in favore dei Monti di pieta', sono esenti da tassa di bollo e da imposta di registro gli atti costitutivi, gli statuti dei Monti suddetti, le loro modificazioni e le procure speciali, che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte sui libretti nominativi, nonche' le operazioni di mutuo contemplate all'articolo 18 e le relative quietanze.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
